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Sez. 1, Sentenza n. 32418 del 31/03/2016 Cc. (dep. 26/07/2016) Rv. 267478 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca disposta nei confronti dell'imputato con sentenza - Istanza di restituzione promossa dal terzo estraneo al giudice dell'esecuzione - Rigetto - Rimedio - Opposizione - Sussistenza - Qualificazione dell'opposizione in ricorso per cassazione - Legittimità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-03-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267478-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

In caso di confisca ordinata con sentenza nei confronti dell'imputato, contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione di rigetto dell'istanza di restituzione promossa, per la prima volta dal terzo rimastro estraneo al procedimento, è esperibile il rimedio dell'opposizione davanti allo stesso giudice; ne deriva che deve ritenersi illegittima l'eventuale riqualificazione dell'atto di opposizione in ricorso per cassazione. (La Suprema Corte, in motivazione, ha precisato che al soggetto terzo che rivendica per la prima volta la titolarità dei beni in sede esecutiva, deve essere fornita la particolare tutela derivante dalla sequenza contenuta negli artt. 676, 667 comma quarto e 666 cod.proc.pen., che prevedono una prima valutazione "de plano" ed una seconda valutazione di merito, nel contraddittorio, ove venga proposta opposizione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)