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Sez. 5 - , Sentenza n. 28344 del 12/04/2019 Cc. (dep. 28/06/2019) Rv. 276136 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca disposta nei confronti dell'imputato con sentenza - Istanza di restituzione promossa dal terzo estraneo al giudice dell'esecuzione - Rigetto - Rimedio - Opposizione innanzi allo stesso giudice - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276136-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

Nel caso di confisca disposta con sentenza ai sensi dell'art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356, il terzo titolare del bene confiscato rimasto estraneo al reato e al giudizio di primo grado che abbia promosso per la prima volta, con esito negativo, istanza di restituzione al giudice dell'esecuzione può proporre opposizione innanzi allo stesso giudice ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., al fine di far valere compiutamente le proprie doglianze di merito nel contraddittorio. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto irrilevante che il terzo interessato avesse impugnato la sentenza di primo grado e partecipato al giudizio d'appello, trattandosi di impugnazione inammissibile per difetto di legittimazione, come ritenuto dalla stessa Corte nella decisione definitoria del giudizio di cognizione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)