Sez. L, Sentenza n. 8423 del 05/04/2018 (Rv. 648337 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Processi previdenziali - Estinzione ex art. 38, comma 1, lett. a, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in l. n. 211 del 2011 - Giudizi in materia contributiva promossi dall'INPS - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di controversie previdenziali, l'art. 38, comma 1, lett. a), del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in l. n. 211 del 2011, nella parte in cui prevede l'estinzione di diritto dei processi previdenziali pendenti in primo grado alla data del 31 dicembre 2010, di cui è parte l'INPS ed il cui valore non superi complessivamente euro 500, 00, si applica ai soli processi relativi a prestazioni, aventi cioè ad oggetto una pretesa economica da riconoscere a favore del privato ricorrente, con esclusione, quindi, di quelli in materia contributiva, in cui sia l'INPS a chiedere il pagamento di una contribuzione non corrisposta.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 38 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 211 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)