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Sez. L, Sentenza n. 787 del 17/01/2005 (Rv. 578870 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Pensione di reversibilità - Integrazione al minimo - Sentenza della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 - Conseguente estinzione della controversia per effetto dell'art. 36 della legge n. 448 del 1998 - Ambito - Limiti - Actio judicati - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578870-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

In tema di integrazione al minimo delle pensioni di riversibilità, l'applicabilità dello speciale regime di estinzione dei processi - risultante dalla disciplina derivante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 495 del 1993, dall'art. 1, commi centottantunesimo, centottantaduesimo e centottantatreesimo, della legge 23 dicembre 1982, n. 662, e dall'art. 36 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - presuppone che siano ancora in contestazione i diritti nascenti dalla sentenza della Corte Costituzionale, mentre questa situazione non si verifica quando sia stata sperimentata l'"actio judicati" al fine di far valere un diritto nascente da un ormai irretrattabile accertamento giurisdizionale e, quindi, di determinare il "quantum" di una precedente condanna generica passata in giudicato.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 18 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 18 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 18 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)