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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6220 del 14/03/2018 (Rv. 647329 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE | Proposizione - Accertamento preliminare da parte del giudice del merito volto a verificare la sussistenza dei presupposti giustificativi - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647329-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE

In tema di querela di falso, la formulazione dell'art. 221 c.p.c., secondo cui la proposizione della querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove poste a sostegno dell'istanza, indica in modo non equivoco che il giudice di merito davanti al quale essa sia stata proposta è tenuto a compiere un accertamento preliminare per verificare la sussistenza o meno dei presupposti che ne giustificano la proposizione, finendosi diversamente per dilatare i tempi di decisione del processo principale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, comma 2, Cost.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Costituzione art. 111 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)