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Sez. U, Sentenza n. 15169 del 23/06/2010 (Rv. 613800 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE | Proposizione - Accertamento preliminare da parte del giudice di merito volto a verificare la sussistenza dei presupposti giustificativi - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613800-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE

In tema di querela di falso, la formulazione dell'art. 221 cod. proc. civ., secondo cui la proposizione della querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove poste a sostegno dell'istanza, indica in modo non equivoco che il giudice di merito davanti al quale sia stata proposta la querela di falso è tenuto a compiere un accertamento preliminare per verificare la sussistenza o meno dei presupposti che ne giustificano la proposizione, finendosi diversamente dilatare i tempi di decisione del processo principale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)