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Sez. L, Sentenza n. 11797 del 07/09/2000 (Rv. 540031 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) | Lavoro subordinato - Domanda di inquadramento in qualifica di più gradi superiore a quella riconosciuta - Accoglimento in primo grado - Giudizio di appello - Domanda di inquadramento in una categoria di livello intermedio - Onere di riproposizione quale domanda subordinata ex art. 246 cod. proc. civ. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540031-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)

Il lavoratore, che abbia ottenuto in primo grado l'accoglimento della domanda di inquadramento in una qualifica di più gradi superiore a quella riconosciutagli dal datore di lavoro, ha l'onere, in caso di proposizione dell'appello da parte del datore di lavoro, di riproporre espressamente a norma dell'art. 346 cod. proc. civ.(sia pure in qualsiasi forma indicativa di una volontà in tal senso)la domanda (subordinata) di inquadramento in una qualifica intermedia, al fine di ottenere che, in caso di accoglimento dell'appello, sia presa in esame la relativa questione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)