Sez. 2, Sentenza n. 10173 del 14/10/1998 (Rv. 519715 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE | Appellato vittorioso - Proposizione nel giudizio di primo grado di domanda in via subordinata - Riproposizione nel giudizio d'impugnazione - Necessità onde non incorrere nella presunzione di rinunzia.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE
Ove nel giudizio di primo grado sia stata proposta, con la domanda principale altra domanda in via subordinata, l'appellante vittorioso in seguito all'accoglimento della prima è tenuto a riproporre espressamente nel giudizio di impugnazione la domanda subordinata, non esaminata dal primo giudice, per non incorrere nella presunzione di rinunzia di cui all'art. 346 cod. proc. civ.; né quest'ultima domanda può rivivere per il solo fatto che la domanda principale sia stata respinta dal giudice di appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)