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Sez. 2, Sentenza n. 10173 del 14/10/1998 (Rv. 519715 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE | Appellato vittorioso - Proposizione nel giudizio di primo grado di domanda in via subordinata - Riproposizione nel giudizio d'impugnazione - Necessità onde non incorrere nella presunzione di rinunzia.
Stato
decisa il 1998-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519715-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE

Ove nel giudizio di primo grado sia stata proposta, con la domanda principale altra domanda in via subordinata, l'appellante vittorioso in seguito all'accoglimento della prima è tenuto a riproporre espressamente nel giudizio di impugnazione la domanda subordinata, non esaminata dal primo giudice, per non incorrere nella presunzione di rinunzia di cui all'art. 346 cod. proc. civ.; né quest'ultima domanda può rivivere per il solo fatto che la domanda principale sia stata respinta dal giudice di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)