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Sez. L, Sentenza n. 6372 del 21/03/2011 (Rv. 616422 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE NON INSEGNANTE | Disciplina successiva alla legge delega n. 59 del 1997 e ai conseguenti provvedimenti di attuazione - Rapporto organico con l'Amministrazione della pubblica istruzione dello Stato - Conseguenze nelle controversie relative ai rapporti di lavoro - Legittimazione passiva del Ministero - Sussistenza - Legittimazione passiva del singolo istituto - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616422-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE NON INSEGNANTE

Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del Ministero, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto.

Riferimenti normativi: DPR 08/03/1999 num. 275 art. 15, Legge 15/03/1997 num. 59 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)