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Sez. L, Sentenza n. 20521 del 28/07/2008 (Rv. 604229 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE | Degli istituti statali di istruzione superiore - Rapporto organico con l'Amministrazione della pubblica istruzione dello Stato - Diritto del docente ad usufruire dei benefici previsti dalla normativa sui congedi parentali e sull'assistenza a congiunto portatore di handicap - Diretta riferibilità al Ministero della pubblica istruzione - Conseguenze - Legittimazione passiva - Del Ministero della Pubblica Istruzione - Sussistenza - Del singolo istituto - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604229-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE

Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore (nella specie, un istituto tecnico industriale) - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa; conseguentemente, nelle controversie relative all'applicazione della normativa sui congedi parentali e sull'assistenza a congiunto portatore di handicap, venendo in considerazione diritti, di sicuro rilievo costituzionale, che possono essere esercitati qualunque sia l'istituzione scolastica ove il docente esplichi le sue funzioni e il cui riconoscimento va operato nei confronti del soggetto che ricopre la qualità di datore di lavoro, sussiste la legittimazione passiva dell'Amministrazione centrale, mentre difetta quella del singolo istituto.

Riferimenti normativi: Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 CORTE COST., Legge 15/03/1997 num. 59 art. 21, Legge 08/03/2000 num. 53 art. 4, DPR 08/03/1999 num. 275 art. 14, DPR 08/03/1999 num. 275 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)