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Sez. 1, Sentenza n. 5123 del 10/05/1995 (Rv. 492209 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE MARITTIMA ED AEREA - RISCHIO - DELLA NAVIGAZIONE | Danni derivati da innavigabilità - Indennizzabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492209-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE MARITTIMA ED AEREA - RISCHIO - DELLA NAVIGAZIONE

Nel contratto di assicurazione della nave incombe all'assicurato l'obbligo (corrispondente a quello cui è tenuto il vettore nel contratto di trasporto marittimo) di approntare la nave in stato di navigabilità, sia alla partenza che in ciascuno degli scali intermedi del viaggio, ponendosi la eventuale innavigabilità come criterio di delimitazione del rischio assunto dall'assicuratore. Tuttavia, la innavigabilità assume rilevanza solo in presenza di colpa dell'assicurato, senza la quale essa viene a costituire un vizio occulto. Pertanto, pur in presenza di una situazione di innavigabilità della nave alla partenza, sono indennizzabili i danni da essa derivati quando la innavigabilità dipende da vizio della nave (compresa la vetustà o l'usura derivante dal suo normale impiego), salvo che questa fosse scopribile dall'assicurato con l'uso della normale diligenza, nonché, quando l'innavigabilità dipende da colpa del comandante o dell'equipaggio, salvo che l'armatore assicurato ne sia stato partecipe.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 421, Cod. Navig. art. 422, Cod. Navig. art. 515, Cod. Navig. art. 521, Cod. Navig. art. 525, Cod. Navig. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)