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Sez. 1, Sentenza n. 572 del 02/03/1973 (Rv. 362636 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE MARITTIMA ED AEREA - OGGETTO - NAVE - IN GENERE - NAVIGABILITA - OBBLIGO DELL'ASSICURATO - RISCHIO - SINISTRI - VIZIO OCCULTO DELLA NAVE E DELL'AEROMOBILE - INNAVIGABILITA DELLA NAVE - DANNI - COPERTURA ASSICURATIVA - CONDIZIONI - DELIMITAZIONE DEL RISCHIO - COLPA DELL'ASSICURATO - RILEVANZA - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362636-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE MARITTIMA ED AEREA - OGGETTO - NAVE - IN GENERE - NAVIGABILITA - OBBLIGO DELL'ASSICURATO - RISCHIO - SINISTRI - VIZIO OCCULTO DELLA NAVE E DELL'AEROMOBILE - INNAVIGABILITA DELLA NAVE - DANNI - COPERTURA ASSICURATIVA - CONDIZIONI - DELIMITAZIONE DEL RISCHIO - COLPA DELL'ASSICURATO - RILEVANZA - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*

Nel contratto di Assicurazione della nave incombe all'assicurato l'Obbligo - corrispondente a quello cui, a norma dell'art 421 cod nav, e tenuto il vettore nel contratto di trasporto marittimo - di approntare la nave in istato di 'navigabilità, sia alla partenza che in ciascuno degli scali intermedi, quando il viaggio li comporti. Una tale idoneita, riferita al corpo ed alle macchine, non esprime un concetto assoluto, ma deve essere valutata con riguardo al particolare impiego cui la nave e destinata (arg ex art 164 cod nav). Nel contratto di Assicurazione della nave la eventuale 'innavigabilità si pone come criterio di delimitazione del rischio assunto dall'assicuratore. I danni e le spese subiti dall'assicurato, ancorche dipendenti da innavigabilita della nave alla partenza o negli scali intermedi, fruiscono della copertura assicurativa: a) quando la innavigabilita dipenda da vizio della nave (compresa la vetusta e l'usura derivante dal suo normale impiego), salvo che questo fosse scopribile dall'assicurato mediante l'uso della normale diligenza; b) e quando la innavigabilita dipenda da colpa del comandante o dell'equipaggio (ed, in genere, dei preposti dell'assicurato), salvo che questi ne sia stato partecipe. In entrambi i casi, alla valutazione oggettiva della idoneita della nave al viaggio si sostituisce il principio della normale diligenza, nel senso che, ai fini della delimitazione del rischio assicurato, la innavigabilita assume Rilevanza solo in presenza della colpa dell'assicurato. Questa poi - intesa come difetto della normale diligenza - va bensi accertata con riferimento alla persona dell'assicurato che, essendo normalmente un armatore, e da presumere sia una persona esperta di navi e di navigazione; ma devesi reputare abusiva cosi la pretesa di adottare, nella valutazione di detta diligenza, un parametro di maggior rigore rispetto a quello costituito pur sempre dalla diligenza media, come la pretesa di intendere codesto riferimento dell'Obbligo di diligenza alla persona dell'armatore come un divieto fatto a costui di delegare ad altri le verifiche ed i controlli ai quali e personalmente tenuto.*

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 515, Cod. Navig. art. 525

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)