Sez. 2, Sentenza n. 633 del 27/01/1996 (Rv. 495590 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - DI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Nozione di obbligazione pecuniaria - Obbligazione derivante da titolo negoziale o giudiziale che ne abbia stabilito misura e scadenza - Inclusione - Pagamento di onorari professionali - Configurabilità - Esclusione -.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - DI OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
Costituisce obbligazione pecuniaria il debito che sia sorto originariamente come tale, ossia avente ad oggetto sin dalla sua costituzione la prestazione di una determinata somma di danaro ed il cui ammontare sia, pertanto, già fissato al momento in cui l'obbligazione è venuta in essere. Ne consegue che costituisce obbligazione pecuniaria, da adempiere, ai sensi dell'art. 1182 cod. civ., al domicilio del creditore al tempo della scadenza, l'obbligazione derivante da titolo negoziale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura e la scadenza, mentre qualora tale determinazione non sia stata compiuta sin dall'origine dal titolo, l'obbligazione deve essere adempiuta, salvo diversa pattuizione, al domicilio del debitore, ai sensi dell'ultimo comma della citata norma, non trattandosi di credito liquido ed esigibile (nella specie, la S.C. ha enunciato il principio di diritto di cui alla massima con riferimento all'obbligazione avente ad oggetto il pagamento di onorari professionali, i quali, di norma, non sono determinati al momento dell'incarico, ma possono essere determinati solo dopo che la prestazione professionale sia stata concretamente prestata, alla stregua della entità e qualità della stessa ed in relazione a tariffe che stabiliscono compensi minimi e massimi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)