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Sez. U, Sentenza n. 9214 del 11/12/1987 (Rv. 456425 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - CRITERIO DI COLLEGAMENTO PREVISTO DALL'ART. 5 N. 1 ALLE CONVENZIONI DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DELLO STATO IN CUI L'OBBLIGAZIONE DEDOTTA IN GIUDIZIO SIA STATA O DEBBA ESSERE ESPERITA - DOMANDA PROPOSTA DA AVVOCATO O PROCURATORE, IN RELAZIONE A CONTRATTO PROFESSIONALE CONCLUSO IN ITALIA, RIVOLTA AD OTTENERE, IN SEDE DI COGNIZIONE ORDINARIA, LA LIQUIDAZIONE ED IL PAGAMENTO DEL COMPENSO OBBLIGAZIONE DA ESEGUIRE PRESSO IL DOMICILIO DEL DEBITORE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456425-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - CRITERIO DI COLLEGAMENTO PREVISTO DALL'ART. 5 N. 1 ALLE CONVENZIONI DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DELLO STATO IN CUI L'OBBLIGAZIONE DEDOTTA IN GIUDIZIO SIA STATA O DEBBA ESSERE ESPERITA - DOMANDA PROPOSTA DA AVVOCATO O PROCURATORE, IN RELAZIONE A CONTRATTO PROFESSIONALE CONCLUSO IN ITALIA, RIVOLTA AD OTTENERE, IN SEDE DI COGNIZIONE ORDINARIA, LA LIQUIDAZIONE ED IL PAGAMENTO DEL COMPENSO OBBLIGAZIONE DA ESEGUIRE PRESSO IL DOMICILIO DEL DEBITORE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - ESCLUSIONE.*

Con riguardo alla controversia contrattuale promossa nei confronti di convenuto avente domicilio in uno stato contraente della conv. Di Bruxelles la giurisdizione del giudice italiano, secondo il criterio di collegamento previsto dall'art. 5 n. 1 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 804), postula che l'obbligazione dedotta in giudizio, alla stregua della legge che disciplina il rapporto secondo il diritto internazionale privato di detto giudice, sia stata o debba essere eseguita nel territorio dello stato. Pertanto, ove si tratti della domanda di avvocato o procuratore, in relazione a contratto professionale concluso in Italia, rivolta ad ottenere, in Sede di cognizione ordinaria, la liquidazione ed il pagamento del compenso, dalla cliente società avente Sede nello stato estero deve essere negata la giurisdizione del giudice italiano, vertendosi in tema di credito pecuniario non liquido (indipendentemente dall'eventuale allegazione del parere del consiglio dell'ordine), da adempiersi al domicilio del debitore, a norma dell'art. 1182 ultimo comma cod. civ.. (V 3479/84, mass n 435496; (V 1977/83, mass n 426828).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Preleggi art. 25, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)