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Sez. 1, Sentenza n. 5121 del 26/07/1983 (Rv. 429981 - 01)

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - VETTORE - RESPONSABILITÀ - PERDITA DELLE COSE DOVUTA A UN'IRREGOLARE SISTEMAZIONE DEL CARICO - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE ARMATORE NEI CONFRONTI DEL CARICATORE - SITUAZIONI DI "PERICOLO ECCETTUATO" EX ART. 422, SECONDO COMMA, COD. NAV. - INVOCABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429981-01

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - VETTORE - RESPONSABILITÀ - PERDITA DELLE COSE DOVUTA A UN'IRREGOLARE SISTEMAZIONE DEL CARICO - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE ARMATORE NEI CONFRONTI DEL CARICATORE - SITUAZIONI DI "PERICOLO ECCETTUATO" EX ART. 422, SECONDO COMMA, COD. NAV. - INVOCABILITÀ - ESCLUSIONE.*

In tema di trasporto marittimo di cose, qualora il vettore armatore debba rispondere nei confronti del caricatore per la perdita delle cose medesime dovuta ad un'irregolare sistemazione del carico, sotto il profilo della violazione dei canoni di diligenza del buon marinaio nell'assicurare la navigabilità della nave all'inizio del viaggio, ai sensi dell'art. 421 cod. nav., ovvero per colpa commerciale, ai sensi dell'art. 422 primo comma cod. nav., deve escludersi l'invocabilità delle situazioni di "pericolo eccettuato", contemplate dal secondo comma di detto art. 422 cod. nav., che si riferiscono alle diverse ipotesi della innavigabilità della nave sopravvenuta nel corso del viaggio e del cattivo stivaggio ascrivibile al caricatore.*

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 421, Cod. Navig. art. 422

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)