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Sez. 3, Sentenza n. 1855 del 20/04/1989 (Rv. 462532 - 01)

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - IN GENERE - NOLEGGIO DI UN VELIVOLO DA PARTE DEL VETTORE - RESPONSABILITÀ DI QUEST'ULTIMO PER FATTO DELL'EQUIPAGGIO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462532-01

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - IN GENERE - NOLEGGIO DI UN VELIVOLO DA PARTE DEL VETTORE - RESPONSABILITÀ DI QUEST'ULTIMO PER FATTO DELL'EQUIPAGGIO - SUSSISTENZA.*

In tema di trasporto aereo, il vettore, che, per l'esecuzione del trasporto medesimo, noleggi un velivolo, risponde del danno subito dai trasportati, per il fatto doloso o colposo dell'equipaggio dell'aereomobile, ancorché questo non sia alle sue dipendenze, in forza del principio fissato dall'art. 1228 cod. civ., sulla responsabilità del debitore per l'illecito di terzi di cui si avvalga per l'adempimento dell'obbligazione. (V 5121/83, mass n 429981; (V 672/67, mass n 326677).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 1678, Cod. Navig. art. 421, Cod. Navig. art. 422, Cod. Navig. art. 423 CORTE COST., Cod. Navig. art. 942

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)