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Sez. 2, Sentenza n. 521 del 24/01/1979 (Rv. 396635 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - PRESUPPOSTO - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA FATTA DA ALTRO GIUDICE CON SENTENZA - DECLARATORIA CON PROVVEDIMENTO NON IDENTIFICABILE COME SENTENZA E NON EMESSO DALL'ORGANO GIUDICANTE - REGOLAMENTO D'UFFICIO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396635-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - PRESUPPOSTO - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA FATTA DA ALTRO GIUDICE CON SENTENZA - DECLARATORIA CON PROVVEDIMENTO NON IDENTIFICABILE COME SENTENZA E NON EMESSO DALL'ORGANO GIUDICANTE - REGOLAMENTO D'UFFICIO - INAMMISSIBILITA.*

Perche il giudice - davanti al quale la causa sia stata riassunta a seguito di declinatoria di Competenza - possa chiedere d'ufficio il regolamento di Competenza, e necessario che, in precedenza, un altro giudice si sia dichiarato incompetente, per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'art 28 cod proc civ, con una sentenza. Pertanto, e inammissibile il regolamento di ufficio quando, in precedenza, la dichiarazione di incompetenza sia stata effettuata con un provvedimento giuridicamente inesistente, in quanto privo degli indispensabili requisiti di Forma della sentenza e non emesso dall'organo giudicante - nella specie ordinanza del giudice istruttore -; in tal caso il giudice ad quem deve declinare, con sentenza, la propria Competenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)