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Sez. 3, Sentenza n. 4784 del 02/09/1982 (Rv. 422765 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - DECLINATORIA DI COMPETENZA DA PARTE DEL GIUDICE A QUO RISPETTO AD UNA DETERMINATA DOMANDA - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DINANZI AL GIUDICE AD QUEM E PROPOSIZIONE DI NUOVE DOMANDE - DECLINATORIA DI COMPETENZA DA PARTE DEL GIUDICE AD QUEM RISPETTO A TALI DOMANDE - REGOLAMENTO D'UFFICIO - PROPONIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422765-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - DECLINATORIA DI COMPETENZA DA PARTE DEL GIUDICE A QUO RISPETTO AD UNA DETERMINATA DOMANDA - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA DINANZI AL GIUDICE AD QUEM E PROPOSIZIONE DI NUOVE DOMANDE - DECLINATORIA DI COMPETENZA DA PARTE DEL GIUDICE AD QUEM RISPETTO A TALI DOMANDE - REGOLAMENTO D'UFFICIO - PROPONIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

Presupposto indispensabile del conflitto di Competenza ex art. 45 cod. proc. civ. è una prima declinatoria di Competenza da parte del giudice a quo, rispetto ad una determinata domanda, che venga riproposta ad altro giudice, designato come competente, onde è inammissibile il regolamento di Competenza d'ufficio relativamente a domande proposte ex novo dinanzi al giudice ad quem, all'atto della riassunzione della causa. (V 2005/82, mass n 419845; (V 1432/82, mass n 419262; (V 521/79, mass n 396635).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)