Sez. L, Sentenza n. 3636 del 05/06/1981 (Rv. 414252 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - NUOVI DOCUMENTI - PRODUZIONE - AMMISSIBILITA - LIMITE TEMPORALE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - NUOVI DOCUMENTI - PRODUZIONE - AMMISSIBILITA - LIMITE TEMPORALE.*
Nel processo del lavoro la produzione di nuovi documenti in fase di appello puo esser consentita, previa comunicazione nel ricorso che propone il gravame, a norma del combinato disposto artt 414 n 5, e 434 cod proc civ (nuovo testo), fino a che non sia iniziata la discussione orale, in modo che la controparte abbia la possibilita di conoscerne il contenuto. Peraltro ove i nuovi documenti siano prodotti prima di tale momento senza essere stati indicati in ricorso, la controparte puo rinunciare a far valere la relativa nullita, anche astenendosi dal dedurla tempestivamente, mentre il giudice non puo rilevarla di ufficio; ma se tale produzione avviene dopo l'inizio della discussione, il giudice non deve ammetterla in ossequio al principio del contraddittorio. (Conf 1932/79, mass n 398332).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)