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Sez. L, Sentenza n. 1932 del 03/04/1979 (Rv. 398332 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - NUOVI DOCUMENTI - PRODUZIONE - AMMISSIBILITA - LIMITE TEMPORALE.*
Stato
decisa il 1979-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398332-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - NUOVI DOCUMENTI - PRODUZIONE - AMMISSIBILITA - LIMITE TEMPORALE.*

La produzione di nuovi documenti nel giudizio di appello puo essere consentita, previa la loro comunicazione nel ricorso con cui e proposto il gravame, a norma dell'art 414 n 5 cod proc civ (nuovo testo), fino a che non sia iniziata la discussione orale in modo che alle controparti sia data la possibilita di avere adeguata cognizione del loro contenuto. Pertanto, ove i nuovi documenti siano prodotti prima di tale momento, senza essere stati indicati nel ricorso, la controparte puo rinunciare a fare valere la relativa nullita ove non la deduca tempestivamente ed il giudice non puo rilevarla d'ufficio. Se, invece, la produzione avviene dopo l'inizio della discussione, il giudice deve, in ogni caso, respingerla, per violazione del principio del contraddittorio e per la compromissione di esigenze di ordine pubblico processuale e di celerita nella trattazione delle cause.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)