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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7223 del 13/03/2020 (Rv. 657327 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Fondi previdenziali integrativi - Criterio impositivo ex art. 6 della l. n. 482 del 1985 - Oggetto - Somme costituenti rendimento di gestione sul mercato - Onere prova - Sul contribuente.
Stato
decisa il 2020-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657327-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE

In tema di fondi previdenziali integrativi, il criterio impositivo più favorevole della tassazione secca del 12, 5 per cento, ex art. 6 della l. n. 482 del 1985, riguarda soltanto le somme costituenti il rendimento di gestione conseguito dall'effettivo impiego, da parte del Fondo, sul mercato del capitale accantonato, la cui prova grava sul contribuente, quale attore sostanziale del preteso rimborso IRPEF.

Riferimenti normativi: Legge 26/09/1985 num. 482 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)