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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16116 del 19/06/2018 (Rv. 649209 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Fondi previdenziali integrativi – Prestazioni - Tassazione - Redditi di capitale - Riconducibilità - Presupposti - Trattamento impositivo ex art. 6 della l. n. 482 del 1985 - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649209-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE

Le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto ai fondi previdenziali integrativi da epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, sono assoggettate, quanto agli importi maturati fino alla data del 31 dicembre 2000, al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del d.P.R. n. 917 del 1986, per quanto riguarda la sorte capitale corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre, alle somme provenienti dalla liquidazione del "rendimento netto", imputabile alla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato da parte del fondo, si applica la ritenuta del 12, 50%, prevista dall'art. 6 della l. n. 482 del 1985. (Nella specie, in relazione ai fondi Fondenel/P.I.A., la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva applicato la più favorevole tassazione di cui al richiamato art. 6 sulle somme versate dal contribuente ad un fondo P.I.A. che non aveva mai investito sul mercato finanziario).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)