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Sez. 1, Sentenza n. 3511 del 14/04/1994 (Rv. 486184 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Giudiziale - Con addebito | Relazione di un coniuge con estranei - Separazione - Addebitabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486184-01

Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Giudiziale - Con addebito

La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 cod. civ. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)