Sez. 1, Sentenza n. 4719 del 03/03/2006 (Rv. 590751 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE | Assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario della prole - Sentenza definitoria del giudizio di separazione (o di divorzio) o provvedimento provvisorio ex artt. 708 cod. proc. civ. e 4, ottavo comma, legge n. 898 del 1970 e succ.modif. - Opponibilità al terzo successivo acquirente del bene - Condizioni - Entro il novennio dall'assegnazione - Trascrizione del provvedimento - Opponibilità oltre il novennio - Sussistenza.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE
Nel caso di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, ai sensi degli artt. 155, comma quarto, cod. civ., in tema di separazione personale, e 6, comma sesto, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (come sostituito dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74), in tema di divorzio, il relativo provvedimento - in quanto avente per definizione data certa, sia esso la sentenza che definisce il giudizio di separazione o di divorzio, sia il provvedimento provvisorio pronunziato dal Presidente del tribunale ai sensi degli artt. 708 cod. proc. civ. e 4, ottavo comma, della legge n. 898 del 1970 e successive modifiche - è opponibile al terzo acquirente del bene in epoca successiva al provvedimento medesimo, nel termine di nove anni, ed anche oltre se il provvedimento sia stato trascritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 com. 4 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 com. 8 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6 com. 6, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 6 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)