Sez. U, Sentenza n. 11096 del 26/07/2002 (Rv. 556297 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE | Assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario - Opponibilità ai terzi del diritto conseguente - Terzo successivo acquirente del bene - Condizioni - Entro il novennio dall'assegnazione - Trascrizione del provvedimento - Necessità - Esclusione - Oltre il novennio - Necessità - Sussistenza.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE
Ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (nel testo sostituito dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74), applicabile anche in tema di separazione personale, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione, ovvero - ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto - anche oltre i nove anni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1599, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 11, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)