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Sez. 1, Sentenza n. 5750 del 20/05/1993 (Rv. 482443 - 01)

Elezioni - Impugnazioni e ricorsi - In genere | Delibera di convalida del candidato eletto consigliere comunale - Impugnazione - Ricorrente - Rinunzia - Effetti nel giudizio di cassazione - Promosso dal candidato dichiarato decaduto nei precedenti giudizi di merito - Causa di cessazione della materia del contendere - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482443-01

Elezioni - Impugnazioni e ricorsi - In genere

Nel giudizio di cassazione, instaurato da colui che nei precedenti giudizi di merito sia stato dichiarato decaduto dalla nomina a consigliere comunale, non costituisce causa di cessazione della materia del contendere la rinunzia, da parte di chi aveva proposto il ricorso avverso la delibera di convalida del candidato, a tale ricorso, (rinunzia) che sia fatta valere, dal ricorrente per cassazione, quale fatto sopravvenuto concretante la manifestazione di volontà (del rinunziante) che non sia perseguito ulteriormente lo scopo di dichiarazione di detta decadenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)