Sez. 1, Sentenza n. 285 del 31/01/1969 (Rv. 338269 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - IN GENERE - AZIONE POPOLARE - ESERCIZIO DA PARTE DEL PREFETTO - MINISTERO DI PROCURATORE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - IN GENERE - AZIONE POPOLARE - ESERCIZIO DA PARTE DEL PREFETTO - MINISTERO DI PROCURATORE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
L'art 3 della legge 23 dicembre 1966, n 1147, la dove esclude nei giudizi elettorali la necessita del ministero di procuratore od avvocato, trova applicazione anche quando l'Azione popolare sia stata esperita non da un privato cittadino, ma dal prefetto, organo della amministrazione mirando la predetta legge, senza formalismi, alla rapida ed efficace tutela della moralizzazione della vita pubblica degli enti locali e non distinguendo a tale scopo fra i soggetti che esercitino l'Azione. (V 2902-67, massima n 330544).*
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)