diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1013 del 30/01/1992 (Rv. 475512 - 01)

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - Edifici non soggetti all'obbligo delle distanze - Edifici in confine con piazze o vie pubbliche - In genere (nozione di piazza o via pubblica) | Art. 879 comma secondo cod. civ. - Riferibilità agli edifici opposti tra i quali si frappongono vie o piazze pubbliche.
Stato
decisa il 1992-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475512-01

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - Edifici non soggetti all'obbligo delle distanze - Edifici in confine con piazze o vie pubbliche - In genere (nozione di piazza o via pubblica)

L'art. 879 comma secondo cod. civ. il quale dispone che alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, fa riferimento allo spazio di isolamento fra edifici opposti, fra i quali si frappongono le vie o piazze pubbliche e non riguarda pertanto il caso di occupazione di suolo privato, ancorché confinante con vie o piazze pubbliche.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 879

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)