Sez. 2, Sentenza n. 16117 del 22/12/2000 (Rv. 542862 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE | Costruzione appoggiata al muro ove si apre la veduta, ma insistente su suolo pubblico - Cessazione dell'obbligo di rispettare la distanza di tre metri dalla veduta, ai sensi dell'art. 879, secondo comma, cod. civ. - Esclusione.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE
Il divieto di costruire a distanza inferiore a tre metri dalle vedute del vicino sussiste, se la costruzione appoggia sul muro su cui si apre la veduta, ancorché eretta su suolo pubblico, perché per l' esclusione del suddetto obbligo, a norma dell' art. 879, secondo comma, cod. civ., è necessario che la costruzione e la veduta siano separati da una pubblica via, non nel medesimo lato di essa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 879
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)