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Sez. 4, Sentenza n. 3030 del 07/02/1986 Ud. (dep. 17/04/1986) Rv. 172482 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - OPERAZIONI DI SCARICO DI MERCI - IN AREA PORTUALE - ESECUZIONE DA PARTE DI IMPRESE MARITTIME - OPERAI DI UNA COMPAGNIA PORTUALE - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA - CONCESSIONE DELL'ATTIVITÀ ALLA COMPAGNIA PORTUALE - RESPONSABILITÀ DELLA COMPAGNIA.*
Stato
decisa il 1986-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172482-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - OPERAZIONI DI SCARICO DI MERCI - IN AREA PORTUALE - ESECUZIONE DA PARTE DI IMPRESE MARITTIME - OPERAI DI UNA COMPAGNIA PORTUALE - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA - CONCESSIONE DELL'ATTIVITÀ ALLA COMPAGNIA PORTUALE - RESPONSABILITÀ DELLA COMPAGNIA.*

In tema di infortuni nel corso del lavoro che si svolga nell'ambito di area portuale e per l'espletamento del quale è obbligatorio avvalersi delle maestranze costituite nelle compagnie portuali, le imprese marittime devono considerarsi datori di lavoro e, come tali, sono tenute alla organizzazione ed osservanza delle prescritte misure preventive. I preposti delle compagnie portuali hanno il compito di controllare che le attività lavorative si svolgono in condizioni di sicurezza. Ne deriva che devono essere ritenuti responsabili dell'evento colposo conseguente alla inosservanza delle norme antinfortunistiche sia gli impresari marittimi che i preposti delle compagnie portuali. Tuttavia non può essere ravvisata la responsabilità dello imprenditore marittimo se l'espletamento di un lavoro sia stato conferito in concessione alla compagnia portuale che, in tal caso, assume il ruolo di datore di lavoro con gli obblighi connessi (fattispecie in tema di omicidio colposo). (V mass n 437318).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Strada art. 111, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)