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Sez. 1, Sentenza n. 1944 del 04/04/1979 (Rv. 398348 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI EDILIZI - PER OPIFICI - NOZIONE - ALBERGHI - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398348-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI EDILIZI - PER OPIFICI - NOZIONE - ALBERGHI - INCLUSIONE.*

Ai fini dell'esenzione dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione, ai sensi e sotto il vigore degli artt 30 del RD 14 settembre 1931 n 1175 (testo unico per la finanza locale) e 40 del RD 30 aprile 1936 n 1138 (regolamento per la riscossione delle imposte di consumo), vanno compresi fra gli "opifici industriali" non soltanto gli edifici nei quali venga esercitata un'industria in senso tecnico, cioe un'attivita di trasformazione, modificazione o adattamento di materie prime, ma anche quelli in cui si provveda all'erogazione di cose o di servizi con struttura imprenditoriale, e, pertanto, pure gli edifici che siano funzionalmente e permanentemente destinati ad attivita alberghiera, in modo da non potere essere diversamente utilizzati senza rilevanti opere di trasformazione. (Conf 1664/78, mass n 391070; (Conf 2929/77, mass n 386478).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 30, Regio Decr. 30/04/1936 num. 1138 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)