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Sez. 2, Sentenza n. 10018 del 14/10/1997 (Rv. 508856 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - ESTINZIONE - MANCANZA DI UTILITÀ | Conseguenze - Quiescenza della servitù - Tutelabilità - Persistenza.
Stato
decisa il 1997-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508856-01

SERVITÙ - PREDIALI - ESTINZIONE - MANCANZA DI UTILITÀ

Ai sensi dell'art. 1074 cod. civ. quando venga a cessare l'"utilitas" della servitù o la concreta possibilità di usarne, il vincolo rimane allo stato di quiescenza, ma non si estingue se non per effetto della prescrizione nel termine di cui all'art. 1073 cod. civ.. Pertanto fino al momento in cui è possibile il ripristino del suo esercizio la servitù deve essere tutelata, poiché l'esercizio effettivo della stessa non è condizione della sua esistenza, permanendo il potere sul fondo servente anche se l'esercizio della servitù non sia materialmente possibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1073, Cod. Civ. art. 1074

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)