Sez. 2, Sentenza n. 1854 del 30/01/2006 (Rv. 586740 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - ESTINZIONE - MANCANZA DI UTILITÀ | Conseguenze - Quiescenza della servitù - Tutelabilità - Persistenza.
SERVITÙ - PREDIALI - ESTINZIONE - MANCANZA DI UTILITÀ
Quando, ai sensi dell'art. 1074 cod. civ., venga a cessare l'"utilitas" della servitù o la concreta possibilità di usarne, il vincolo rimane allo stato di quiescenza, ma non si estingue se non per effetto della prescrizione nel termine di cui all'art. 1073 cod. civ.. Pertanto, fino al momento in cui sia possibile il ripristino, la servitù deve essere tutelata al fine di impedire un mutamento irreversibile dello stato dei luoghi che ne impedisca definitivamente l'esercizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1073, Cod. Civ. art. 1074
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)