Sez. 2, Sentenza n. 1328 del 03/02/1993 (Rv. 480657 - 01)
Prescrizione civile - In genere | Azione di arricchimento ex art. 67 della legge cambiaria - Condizioni - Prescrizione annuale - Esercizio dell'azione causale - Prescrizione del rapporto sottostante - Applicabilità.
Prescrizione civile - In genere
L'azione di arricchimento di cui all'art. 67 della legge cambiaria, che è soggetta alla prescrizione annuale a norma dell'art. 94 ultimo comma legge citata, ha per condizioni, oltre l'ingiustificato arricchimento, la perdita dell'azione cambiaria e la mancanza di un'azione causale. Qualora il portatore della cambiale eserciti, invece, l'azione "ex causa", è applicabile la prescrizione propria del rapporto sottostante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 67, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 67, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 94
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)