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Sez. 3, Sentenza n. 18311 del 01/12/2003 (Rv. 568577 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - IN GENERE | Azione causale - Nozione - Esercizio - Rapporto sottostante - Termine di prescrizione - Applicabilità - Decorrenza.
Stato
decisa il 2003-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568577-01

PRESCRIZIONE CIVILE - IN GENERE

Qualora il portatore della cambiale eserciti l'azione causale, che prescinde dal titolo formale e si fonda esclusivamente sul rapporto sottostante originario cui è collegata la sua emissione o trasmissione (salva l'ipotesi della novazione), è applicabile la prescrizione propria del rapporto sottostante, che decorre non già dal rilascio del titolo e dalla sottoscrizione della scrittura, bensì dalla data di scadenza del medesimo, e cioè dal momento in cui il diritto di credito può essere fatta valere (art. 2935 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2943, Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 67, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 94

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)