Sez. L, Sentenza n. 12012 del 08/08/2003 (Rv. 565838 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - SOGGETTI - IN GENERE | Familiari collaboratori nell'impresa familiare senza rapporto societario o di lavoro subordinato - Obbligo assicurativo - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - SOGGETTI - IN GENERE
A seguito della sentenza n. 476 del 1987 della corte costituzionale, con cui è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 4 comma primo n. 6 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui, nel considerare quale requisito essenziale per la sussistenza dell'obbligo assicurativo delle persone ivi indicate l'elemento della subordinazione, non prevede l'assoggettamento alla detta assicurazione obbligatoria dei soggetti che nell'ambito dell'impresa familiare (disciplinata dall'art. 230 bis cod. civ.), ancorché non in regime di subordinazione, prestino attività lavorativa (manuale o di sovraintendenza ad opera manuale), la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stata estesa anche ai familiari collaboratori nell'impresa familiare che prestino attività lavorativa non riconducibile all'ipotesi del rapporto societario o di lavoro subordinato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)