Sez. L - , Ordinanza n. 20406 del 25/08/2017 (Rv. 645602 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO) - DIRITTI DEI PARTECIPANTI - IN GENERE | Impresa familiare - Responsabilità del titolare nei confronti dei familiari collaboratori - Sussistenza - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO) - DIRITTI DEI PARTECIPANTI - IN GENERE
In tema di rivalsa ex artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, a seguito della sentenza n. 476 del 1987 della Corte costituzionale - con cui la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stata estesa anche ai familiari collaboratori nell'impresa familiare che prestino attività lavorativa non riconducibile all'ipotesi del rapporto societario o di lavoro subordinato - il titolare dell'impresa familiare è responsabile ove abbia omesso di predisporre le necessarie misure di sicurezza, atteso che, ai fini dell'individuazione della figura del datore di lavoro, l'art. 2 del d.lgs. n. 626 del 1994, come modificato dal d.lgs. n. 262 del 1996, valorizza l'esercizio dei poteri decisionali sull'organizzazione e gestione dell'impresa, dovendosi escludere, stante la continuità normativa tra le fattispecie penali in materia di luoghi di lavoro (prima previste dall'art. 32, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 626 del 1994 ed ora dall'art. 68, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 81 del 2008), che il dovere di protezione a carico del titolare dell'impresa familiare sia stato costituito solo per effetto delle espresse previsioni del d.lgs. n. 81 del 2008.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)