diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 6116 del 13/05/1996 Ud. (dep. 18/06/1996) Rv. 205131 - 01

Stampa - Cause di giustificazione | Provocazione - Immediatezza - Art. 599, secondo comma cod. proc. pen. - Significato della locuzione "subito dopo" - Adeguamento alla concreta fattispecie - Imprescindibilità del nesso eziologico fra fatto ingiusto e stato d'ira - Decorso di un ampio lasso di tempo - Esclusione del nesso - Legittimità - Reazione dovuta ad odio o rancore - Fattispecie: scritti successivi di "almeno un anno" - Esclusione dell'esimente.
Stato
decisa il 1996-05-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205131-01

Stampa - Cause di giustificazione

In tema di esimente della provocazione nel delitto di diffamazione, il concetto di immediatezza, espresso dall'art. 599, secondo comma cod. pen., con la locuzione avverbiale "subito dopo", pur nella elasticità con cui dev'essere interpretato in relazione a ciascuna fattispecie, non può comunque trascurare la valenza probatoria del nesso eziologico tra fatto ingiusto e stato d'ira. Conseguentemente, il decorso di un considerevole lasso di tempo assume rilevanza al fine di escludere tale rapporto causale, e di riferire la reazione ad un sentimento differente, quale l'odio o il rancore a lungo covato. (Fattispecie di diffamazione a mezzo stampa, ove l'esimente è stata esclusa, poiché le pubblicazioni diffamatorie erano successive di "almeno un anno").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 599 com. 2 CORTE COST., Legge 08/02/1948 num. 47 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)