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Sez. 1, Sentenza n. 16790 del 08/04/2008 Ud. (dep. 23/04/2008) Rv. 240283 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE | Rilevanza del tempo intercorso tra il fatto ingiusto altrui e la reazione.
Stato
decisa il 2008-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240283-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE

In tema di provocazione, il dato temporale deve essere interpretato con elasticità, non essendo necessaria una reazione istantanea. Tuttavia l'immediatezza della reazione rispetto al fatto ingiusto altrui rende più evidente la sussistenza dei presupposti di tale circostanza attenuante, mentre il passaggio di un lasso di tempo considerevole può assumere rilevanza al fine di escludere il rapporto causale e di riferire la reazione ad un sentimento differente, quale l'odio o il rancore a lungo provato. (Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il tempo di dieci minuti, intercorso tra il fatto ingiusto e la reazione, rappresentasse un'evidente contiguità cronologica e non comportasse la trasformazione dello stato d'ira in un diverso sentimento collegato alla freddezza d'animo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)