Sez. 1, Sentenza n. 3340 del 22/10/1979 Ud. (dep. 12/03/1980) Rv. 144615 - 01
ISTRUZIONE PENALE - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - DIFESA E DIFENSORI - ATTI ISTRUTTORI - ATTI PRELIMINARI ALLA ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DICHIARAZIONI SPONTANEAMENTE RESE DALL'IMPUTATO - DOCUMENTAZIONE - PROCESSI VERBALI - NECESSITA - UTILIZZABILITA PROBATORIA - LIMITI E CONDIZIONI - FATTISPECIE - RATIO.*
ISTRUZIONE PENALE - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - DIFESA E DIFENSORI - ATTI ISTRUTTORI - ATTI PRELIMINARI ALLA ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DICHIARAZIONI SPONTANEAMENTE RESE DALL'IMPUTATO - DOCUMENTAZIONE - PROCESSI VERBALI - NECESSITA - UTILIZZABILITA PROBATORIA - LIMITI E CONDIZIONI - FATTISPECIE - RATIO.*
Le dichiarazioni, spontaneamente rese dall'imputato, fermato o arrestato, e recepite dall'autorita che indaga e procede, debbono essere documentate come fatti storici avvenuti alla presenza della stessa e non si collocano nell'ambito della normativa garantistica che impone la presenza del difensore accanto a colui che e o puo assumere la veste di imputato. (nella specie l'imputato, nel corso dell'istruzione, ritualmente interrogato, aveva ritrattato la confessione resa agli organi di polizia giudiziaria e quindi, aveva confermato la stessa in un interrogatorio successivo da lui sollecitato e svoltosi senza la presenza del difensore. La Cassazione ha ritenuto che giustamente i giudici di merito avevano 'tenuto conto della saldatura tra le prime dichiarazioni e quelle non sollecitate ma spontaneamente rese al pubblico ministero ed ha enunciato il principio in massima indicato, chiarendo che la ragione del principio risiede nell'impossibilita di comprimere la spontaneita di una dichiarazione e nel dovere di non prescindere da una sua documentazione, conciliandosi in queste due proposizioni l'esigenza di liberta del cittadino, il quale ha diritto di esprimersi al di fuori di qualsiasi meccanismo che impedisca o inquini la spontaneita dell'espressione, e l'esigenza di giustizia della societa alla quale non puo essere impedito e che ha, anzi, il dovere di utilizzare tale espressione in ragione della sua spontaneita). (Conf mass nn 137174, 133611, 131498, 129613, 128036, 127429, 119203).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 302, Cod. Proc. Pen. art. 304 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 365 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)