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Sez. 3, Sentenza n. 912 del 21/03/1969 (Rv. 339293 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - CONFIRMATORIA - DIRITTO DI RECESSO - CRITERI DI ACCERTAMENTO - VALUTAZIONE COMPARATIVA DEL COMPORTAMENTO DEI CONTRAENTI.*
Stato
decisa il 1969-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339293-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - CONFIRMATORIA - DIRITTO DI RECESSO - CRITERI DI ACCERTAMENTO - VALUTAZIONE COMPARATIVA DEL COMPORTAMENTO DEI CONTRAENTI.*

Anche quando l'indagine intesa ad accertare quale dei due contraenti sia inadempiente debba compiersi al fine di stabilire a quale parte spetti il diritto di recesso ex art. 1385 cod. civ. i criteri da adottarsi sono quegli stessi che si debbono seguire nel caso di controversia su reciproche istanze di risoluzione, occorre, cioe, procedere ad una valutazione necessariamente comparativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto, tenendo conto dei precetti generali sull'imputabilita e l'importanza dell'inadempimento nonche per quanto riguarda le singole pattuizioni, di quelli in tema di risoluzione, in modo da stabilire quale dei due abbia fatto venir meno, con il proprio comportamento, l'interesse dell'altro al mantenimento del contratto. (V. 2492-50).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)