Sez. 2, Sentenza n. 3459 del 10/07/1978 (Rv. 392929 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA - INADEMPIMENTO - INDIVIDUAZIONE DELLA PARTE AVENTE DIRITTO DI RECESSO - CRITERI.*
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA - INADEMPIMENTO - INDIVIDUAZIONE DELLA PARTE AVENTE DIRITTO DI RECESSO - CRITERI.*
Per stabilire a quale parte spetti il diritto di recesso previsto dall'art 1385, comma secondo, cod civ, per il quale se la parte che ha dato la caparra e inadempiente, l'altra puo recedere dal contratto ritenendo la caparra (mentre se inadempiente e la parte che l'ha ricevuta, l'altra puo recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra) occorre procedere ad una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione all'intervenuta pattuizione, in modo da stabilire quale dei due abbia fatto venire meno, con la propria condotta, l'interesse dell'altro al mantenimento del negozio. (V 2380/75, mass n 376240; (V 1232/71, mass n 351388; (V 912/69, mass n 339293).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)