Sez. 4, Sentenza n. 10053 del 04/06/1981 Ud. (dep. 07/11/1981) Rv. 150892 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE - DIRITTO DI IMPUGNARE - FINALITÀ - TUTELA DEGLI INTERESSI DELLA PARTE CIVILE - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE - DIRITTO DI IMPUGNARE - FINALITÀ - TUTELA DEGLI INTERESSI DELLA PARTE CIVILE - LIMITI.*
La facoltà del pubblico ministero di impugnare un provvedimento all'unico scopo di tutelare gli interessi civili della parte trova un limite nell'interesse pubblico di cui è portatore, salva la eccezione di cui al combinato disposto degli artt. 105 e 196 cod. proc. pen.. (V mass n 115908, in termini).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 105, Cod. Proc. Pen. art. 106 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 191
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)