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Sez. 1, Ordinanza n. 2062 del 21/10/1970 Cc. (dep. 11/12/1970) Rv. 115908 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IN GENERE -IMPUGNAZIONE DEL PM - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE -PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE -LIMITAZIONE AL CASO PREVISTO DALL'ART 105 COD PROC PEN - ORDINANZA DI ESTROMISSIONE DELLA PARTE CIVILE - RICORRIBILITA DA PARTE DEL PM - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115908-01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IN GENERE -IMPUGNAZIONE DEL PM - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE -PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE -LIMITAZIONE AL CASO PREVISTO DALL'ART 105 COD PROC PEN - ORDINANZA DI ESTROMISSIONE DELLA PARTE CIVILE - RICORRIBILITA DA PARTE DEL PM - ESCLUSIONE.*

Il fine dell'esatta attuazione della legge, che puo legittimare l'impugnazione del PM, non va riguardato in astratto bensi in concreto, in funzione della finalita che condiziona l'interesse delle parti nel processo. Pertanto il PM non puo sostituirsi alla parte privata, per la tutela dei suoi interessi civili, salvo che eserciti egli stesso l'Azione civile a norma dell'art 105 cod proc pen. ne consegue che, al di fuori di tale caso, il ricorso del PM avverso l'ordinanza di estromissione dal giudizio della parte civile e inammissibile per Mancanza di interesse.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 105, Cod. Proc. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 191, Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)