Sez. L, Sentenza n. 3012 del 24/05/1979 (Rv. 399352 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART 2095 COD CIV - CCNL 10 SETTEMBRE 1959 SUI DIRIGENTI DEI CONSORZI AGRARI - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI DIRIGENTE AI SOLI DIRETTORE E VICE DIRETTORE - QUALIFICA DI DIRIGENTE EX ART 29 DEL DL N 1235 DEL 1948 ED EX ARTT 27 E 30 DELLO STATUTO TIPO DEI CONSORZI AGRARI - SIGNIFICATO DI IMPIEGATO AVENTE FUNZIONI DIRETTIVE - CONFIGURABILITA - CONFERIMENTO DELLA DELEGA DELLA FIRMA - CONSEGUENTE RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DIRIGENZIALE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART 2095 COD CIV - CCNL 10 SETTEMBRE 1959 SUI DIRIGENTI DEI CONSORZI AGRARI - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI DIRIGENTE AI SOLI DIRETTORE E VICE DIRETTORE - QUALIFICA DI DIRIGENTE EX ART 29 DEL DL N 1235 DEL 1948 ED EX ARTT 27 E 30 DELLO STATUTO TIPO DEI CONSORZI AGRARI - SIGNIFICATO DI IMPIEGATO AVENTE FUNZIONI DIRETTIVE - CONFIGURABILITA - CONFERIMENTO DELLA DELEGA DELLA FIRMA - CONSEGUENTE RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DIRIGENZIALE - ESCLUSIONE.*
L'art 2095 cod civ statuisce, a proposito delle categorie dei prestatori di lavoro subordinato, che questi si distinguono in dirigenti, impiegati ed operai e che le leggi speciali e le norme della contrattazione collettiva, in relazione a ciascun ramo di produzione ed alla particolare struttura dell'impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle categorie stesse. Pertanto, poiche i CCNL 10 settembre 1959 sui dirigenti dei consorzi agrari escludono che nei consorzi agrari vi possano essere dirigenti all'infuori del direttore e del Vice direttore, si deve ritenere che la parola "dirigente", adoperata nell'art 29 del DL 7 maggio 1948 n 1235 (ordinamento dei consorzi agrari e della federazione italiana dei consorzi agrari) e negli artt 27 e 30 dello statuto tipo dei consorzi agrari) e negli artt 27 e 30 dello statuto tipo dei consorzi agrari, allegato 1 al citato DL, abbia il significato generico di "impiegato avente funzioni direttive", mentre il richiamo a tali norme, circa il conferimento della delega della firma a mezzo di procura generale o speciale, non e sufficiente per il riconoscimento della qualifica dirigenziale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Decreto Legge 07/05/1948 num. 1235 art. 27, Decreto Legge 07/05/1948 num. 1235 art. 29, Decreto Legge 07/05/1948 num. 1235 art. 30, Contr. Coll. 10/09/1959 num. 1, Contr. Coll. 14/02/1962, Contr. Coll. 04/12/1963
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)