Sez. 1, Sentenza n. 4590 del 08/08/1979 (Rv. 401103 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - RISARCIMENTO DEL DANNO - DEBITO DI VALORE - CONFIGURABILITA - RIVALUTAZIONE - LEGITTIMITA - EROGAZIONE DI UNA SOMMA DI DENARO AL FINE DI OTTENERE DA UN TERZO L'OGGETTO DELLA PRESTAZIONE - TRASFORMAZIONE DEL DEBITO DI VALORE IN DEBITO DI VALUTA - ESCLUSIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA - RISARCIMENTO DEL DANNO - DEBITO DI VALORE - CONFIGURABILITA - RIVALUTAZIONE - LEGITTIMITA - EROGAZIONE DI UNA SOMMA DI DENARO AL FINE DI OTTENERE DA UN TERZO L'OGGETTO DELLA PRESTAZIONE - TRASFORMAZIONE DEL DEBITO DI VALORE IN DEBITO DI VALUTA - ESCLUSIONE.*
Il debito di risarcimento del danno da inadempimento e debito "di valore", onde il suo ammontare dev'essere calcolato avendo riguardo al valore della prestazione nel momento in cui essa avrebbe dovuto essere eseguita, e rivalutandolo con riferimento ai coefficienti di svalutazione della moneta fino al momento della sentenza di condanna al risarcimento. Ne il fatto che il creditore danneggiato abbia erogato una somma di denaro onde ottenere da un terzo l'oggetto della prestazione fissa l'ammontare del risarcimento nella misura della somma erogata, poiche l'erogazione non trasforma l'obbligazione risarcitoria in debito di valuta, come tale soggetto al principio nominalistico. (Conf 5424/78, mass n 395183; (Conf 2784/78, mass n 392207; (Conf 57/78, mass n 399352).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)