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Sez. 3, Sentenza n. 3889 del 30/03/2000 (Rv. 535206 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - CONVALIDA - IN GENERE | Rinvio della prima udienza - Esclusione - Emissione del provvedimento di convalida nel contraddittorio delle parti e in presenza dell'opposizione dell'intimato - Natura di sentenza - Configurabilità - Impugnabilità con l'appello.
Stato
decisa il 2000-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535206-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - CONVALIDA - IN GENERE

Il procedimento per convalida di sfratto è caratterizzato da "tipicità ed immediatezza" che non consentono alternative oltre all'adozione o non adozione del provvedimento di convalida alla prima udienza. Ciò comporta che non sono possibili rinvii di sorta (fatta eccezione ovviamente per i rinvii d'ufficio disposti per la mancata tenuta dell'udienza), che snaturerebbero siffatto procedimento consentendo, fra l'altro, la costituzione in giudizio dell'intimato che farebbe venir meno proprio il fondamentale presupposto su cui si fonda la possibilità di adozione di un provvedimento di convalida. Consegue che costituitasi la parte intimata con atto d'opposizione dopo il rinvio della prima udienza, il provvedimento di convalida reso nel contraddittorio delle parti, avuto riguardo a tutte le loro difese, ha natura sostanziale di sentenza e come tale è impugnabile con l'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 663 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)