diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3404 del 12/04/1994 (Rv. 486124 - 01)

Tributi (in generale) - Potestà tributaria di imposizione - Soggetti passivi - Solidarietà tributaria | Art. 1306, secondo comma, cod. civ. - Disciplina - Portata - Sentenza emessa nei confronti di un condebitore - Impugnazione da parte di condebitore rimasto estraneo al processo - Inammissibilità - Comunicazione del dispositivo a quest'ultimo - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486124-01

Tributi (in generale) - Potestà tributaria di imposizione - Soggetti passivi - Solidarietà tributaria

In tema di contenzioso tributario, la circostanza che il condebitore tributario abbia la facoltà di opporre, in forza dell'art. 1306, secondo comma, cod. civ., all'amministrazione creditrice la sentenza favorevole ottenuta da altro condebitore, non comporta che il debitore, che non risulti parte in una decisione, anche se gli sia stato comunicato il dispositivo, possa impugnarla.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)