Sez. 1, Sentenza n. 12275 del 16/11/1992 (Rv. 479560 - 01)
Tributi (in generale) - Potestà tributaria di imposizione - Soggetti passivi - Solidarietà tributaria | Imposta di successione - Atto impositivo - Impugnazione da parte di uno dei coeredi - Decisione - Gravame da parte dell'altro coerede - Proponibilità - Esclusione - Giudicato favorevole - Invocabilità da parte del coerede non impugnante - Ammissibilità.
Tributi (in generale) - Potestà tributaria di imposizione - Soggetti passivi - Solidarietà tributaria
Con riguardo ad imposta di successione, e per il caso in cui l'atto impositivo sia impugnato davanti al giudice tributario da uno dei coeredi, si deve escludere che l'altro coerede sia parte del relativo giudizio e destinatario della decisione che lo definisca, e, quindi, si deve negare che il medesimo possa proporre gravame contro tale decisione, in considerazione dell'autonomia e scindibilità dei rapporti fra ciascun coobbligato e l'Amministrazione finanziaria (salva restando l'invocabilità del giudicato favorevole eventualmente ottenuto da detto condebitore impugnante, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1306 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 637 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)