Sez. L, Sentenza n. 3525 del 12/06/1985 (Rv. 441148 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - MUTAMENTO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - CONSEGUENTE APPLICABILITÀ DI UN DIVERSO CONTRATTO COLLETTIVO - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DOVUTA - CRITERI - PRINCIPIO DELL'ASSORBIMENTO - APPLICABILITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - MUTAMENTO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - CONSEGUENTE APPLICABILITÀ DI UN DIVERSO CONTRATTO COLLETTIVO - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DOVUTA - CRITERI - PRINCIPIO DELL'ASSORBIMENTO - APPLICABILITÀ - LIMITI.*
Quando al prestatore d'opera debba applicarsi un contratto collettivo di un settore diverso da quello nel quale era stato originariamente assunto, a cagione della diversa natura della attività lavorativa svolta dopo un certo periodo, la Determinazione della retribuzione spettante al prestatore stesso va operata sulla base del principio dello assorbimento e cioè dell'individuazione globale del trattamento più favorevole e non già sulla base del cumulo dei compensi individuali e dei minimi tabellari. Non è soggetto - invece - ad assorbimento e deve essere, quindi, cumulato al minimo tabellare più favorevole l'eventuale compenso aggiuntivo speciale per particolari meriti del dipendente, sempre che quest'ultimo fornisca la prova della sussistenza di detto compenso e del relativo merito. (V 1153/83, mass n 425935).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)